Art. 83 CP
Retribuzione
1 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.
2 Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.
3 Per la partecipazione a misure di formazione o formazione professionale continua che il piano d’esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Utilizzo della retribuzione del lavoro del detenuto (peculio) senza il suo consenso; costi sanitari non coperti dall'assicurazione malattie2 citazioni
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2Periodo di contribuzione; detenuti e persone internate1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Anordnung im Straf- und Massnahmenvollzug12 citazioni
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Strafvollzug; Geldüberweisung ab Sperrkonto10 citazioni
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.