Fatti
Il signor M., nato nel 1925, vive separato dalla moglie B. dal 1994. Nel giugno 1998 ha richiesto prestazioni complementari alla rendita AVS. L'ufficio delle prestazioni complementari del Cantone di Turgovia gli ha computato un contributo alimentare ipotetico di diritto di famiglia di 3'135 franchi, in quanto il suo reddito supera il fabbisogno esistenziale della moglie. M. ha presentato reclamo contro questo computo.
La Commissione di ricorso AVS/AI del Cantone di Turgovia ha accolto parzialmente il reclamo e rinviato il caso per un nuovo calcolo senza il computo del contributo alimentare ipotetico. Di conseguenza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso di diritto amministrativo con l'obiettivo di ordinare il computo del contributo alimentare.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il computo del contributo alimentare ipotetico sia legittimo ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC).
È giunto alla conclusione che questa disposizione dell'ordinanza eccede il quadro della Legge sulle prestazioni complementari (LPC). La legge autorizza bensì il…