Art. 1 RDC
1 Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, anche se essa comprende soltanto un unico bene.
2 Questa disposizione è applicabile anche al pignoramento della quota del debitore in una società semplice, se il contratto non prevede espressamente che i soci sono comproprietari dei beni sociali.
3 I redditi periodici che al debitore provengono dalla comunione (interessi, onorari, partecipazione agli utili) non possono essere pignorati separatamente in anticipazione che per il periodo di un anno.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Convenzione di Lugano; LDIP3 citazioni
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2Sequestro di una quota di una successione indivisa; luogo del sequestro3 citazioni
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3Sequestro3 citazioni
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4Ricorso abusivo contro l'esecuzione del sequestro1 citazioni
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5Pignoramento di un conto congiunto1 citazioni
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6Sequestro di un conto congiunto a firme individuali (art. 271 cpv. 1 e 274 cpv. 2 n. 4 LEF, art. 1 RDC)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Pfändung und Verwertung von Anteilsrechten2 citazioni
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Verwertung von Gemeinschaftsvermögen1 citazioni
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Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.