Art. 1 RDC

1 Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, anche se essa comprende soltanto un unico bene.
2 Questa disposizione è applicabile anche al pignoramento della quota del debitore in una società semplice, se il contratto non prevede espressamente che i soci sono comproprietari dei beni sociali.
3 I redditi periodici che al debitore provengono dalla comunione (interessi, onorari, partecipazione agli utili) non possono essere pignorati separatamente in anticipazione che per il periodo di un anno.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Convenzione di Lugano; LDIP
    · 18/11/1998 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Sequestro di una quota di una successione indivisa; luogo del sequestro
    · 12/03/1992 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Sequestro
    · 20/04/1956 · 3 citazioni
  4. 4
    Ricorso abusivo contro l'esecuzione del sequestro
    · 27/11/1990 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Pignoramento di un conto congiunto
    · 11/04/1984 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Sequestro di un conto congiunto a firme individuali (art. 271 cpv. 1 e 274 cpv. 2 n. 4 LEF, art. 1 RDC)
    · 09/04/1986 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Pfändung und Verwertung von Anteilsrechten
    · 06/02/2007 · 2 citazioni de
  • Verwertung von Gemeinschaftsvermögen
    · 03/08/2020 · 1 citazioni de Riassunto
  • Verwertung eines Anteils an einem Gemeinschaftsvermögen (einfache Gesellschaft)
    · 22/02/2016 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.