Fatti
Nell'esecuzione avviata dall'azienda Z. per l'esecuzione di un sequestro contro A. X., l'ufficio esecutivo ha proceduto al pignoramento il 7 gennaio 1983. Sono stati pignorate due depositi bancari che si trovavano sui cosiddetti "conti congiunti". B. X., fratello del debitore esecutato A. X., ha presentato reclamo contro il pignoramento, in quanto è comproprietario dei conti.
L'autorità di vigilanza cantonale ha respinto il reclamo, a seguito di che B. X. ha presentato ricorso alla Camera esecutiva e fallimentare del Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che un "conto congiunto" in quanto tale non permette di dedurre una determinata configurazione del rapporto tra i titolari del conto (rapporto interno). Le disposizioni dell'Ordinanza sul pignoramento e la realizzazione di quote di patrimonio comune (OPPC) si applicano quindi solo se tra il debitore esecutato e i contitolari del conto esiste manifestamente un rapporto di comunione ai sensi dell'art. 1 OPPC.
Nel caso in esame, l'ufficio esecutivo non poteva concludere in modo vincolante che tra il…