Art. 150 CO

1 Vi ha solidarietà fra creditori, quando il debitore dichiari la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l’intero credito e nei casi determinati dalla legge.
2 Il pagamento fatto ad uno dei creditori solidali libera il debitore in confronto di tutti.
3 Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Il deposito e il conto congiunti soggiacciono in principio alle regole sul mandato (consid. 2)
    · 24/09/1968 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legittimazione attiva nel caso di una pluralità di creditori
    · 03/03/2014 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Pignoramento di un conto congiunto
    · 11/04/1984 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Conto bancario collettivo. 1. Al conto bancario collettivo sono essenzialmente applicabili le disposizioni sul mandato (consid. 2). 2. Il contratto può prevedere che i poteri dei mandanti passino ai loro eredi (consid.…
    · 03/12/1968 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Conto congiunto; solidarietà attiva
    · 24/03/2022 · 4 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 71_III_164
    01/01/1945 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 04/02/2019 · 3 citazioni de Riassunto
  • 20/04/2004 · 2 citazioni de
  • Azione di opposizione
    NE170006
    · 23/11/2017 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.