Art. 150 CO
1 Vi ha solidarietà fra creditori, quando il debitore dichiari la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l’intero credito e nei casi determinati dalla legge.
2 Il pagamento fatto ad uno dei creditori solidali libera il debitore in confronto di tutti.
3 Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Il deposito e il conto congiunti soggiacciono in principio alle regole sul mandato (consid. 2)9 citazioni
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2Legittimazione attiva nel caso di una pluralità di creditori8 citazioni
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3Pignoramento di un conto congiunto5 citazioni
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4Conto bancario collettivo. 1. Al conto bancario collettivo sono essenzialmente applicabili le disposizioni sul mandato (consid. 2). 2. Il contratto può prevedere che i poteri dei mandanti passino ai loro eredi (consid.…5 citazioni
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5Conto congiunto; solidarietà attiva4 citazioni
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6DTF 71_III_1643 citazioni01/01/1945 · 3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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2 citazioni20/04/2004 · 2 citazioni de
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Azione di opposizione1 citazioniNE170006· 23/11/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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