Fatti

Il caso riguarda il licenziamento di un dipendente, X., da parte del Consorzio protezione civile [Z.] a causa dell'uso improprio degli strumenti informatici. Il Consorzio aveva installato un programma spia sul computer di X. per monitorare le sue attività e aveva scoperto che egli aveva utilizzato il computer per attività private durante il lavoro. Il Consorzio aveva quindi licenziato X. con effetto immediato.

X. aveva fatto carriera all'interno del Consorzio e aveva assunto la funzione di capo istruttore e di sostituto comandante. Tuttavia, il Consorzio aveva scoperto che X. aveva utilizzato il computer per attività private, come la lettura di quotidiani online, la consultazione di social network, la visione di programmi televisivi e altri filmati online, l'esecuzione di giochi e operazioni di e-banking, la prenotazione di viaggi e l'invio di messaggi personali di posta elettronica.

Il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato il licenziamento, ritenendo che la sorveglianza del dipendente fosse illecita e che il mezzo di prova ottenuto in questo modo non potesse essere utilizzato. Il Consorzio protezione civile [Z.] aveva quindi presentato un ricorso al Tribunale federale.

Legge

3. La sorveglianza del dipendente

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della sorveglianza del dipendente e ha ritenuto che l'installazione di un programma spia sul computer di X. fosse illecita. La Corte ha osservato che la sorveglianza del dipendente deve essere proporzionata e che il datore di lavoro deve avere un interesse legittimo a effettuare la sorveglianza.

4. La proporzionalità della sorveglianza

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della proporzionalità della sorveglianza e ha ritenuto che la sorveglianza del dipendente fosse sproporzionata. La Corte ha osservato che il datore di lavoro avrebbe potuto utilizzare mezzi meno invasivi per monitorare le attività del dipendente, come ad esempio l'analisi dei logfiles disponibili.

5. La tutela della personalità del…