Fatti

X., cittadino kosovaro nato nel 1967, ha contratto un secondo matrimonio con una cittadina svizzera il 20 agosto 2004. Gli è stato concesso un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, successivamente convertito in permesso di domicilio a partire dal 2 settembre 2009.

Il 27 aprile 2010, X. ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare per il figlio Y., nato il 1° novembre 1993 e residente in Kosovo. Il Servizio della popolazione del Cantone di Vaud ha respinto tale domanda, in quanto non presentata entro il termine di 12 mesi previsto dalla legge per i figli di oltre 12 anni. Il Tribunale cantonale ha confermato tale decisione.

X. e Y. hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Ha ritenuto che, conformemente alla disposizione transitoria dell'art. 126 cpv. 3 della legge sugli stranieri (LStr), il termine di 12 mesi previsto dall'art. 47 cpv. 3 lett. b LStr per presentare una domanda di ricongiungimento familiare fosse scaduto il 31 dicembre 2008, ovvero prima che la domanda fosse presentata il 27 aprile 2010.

Sebbene il padre avesse ottenuto un permesso di domicilio il 2 settembre 2009, ciò non faceva rinascere un nuovo termine, in quanto non era stata presentata precedentemente alcuna domanda di ricongiungimento familiare. Inoltre, il padre beneficiava…