Art. 73 OASA
Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora
1 La domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.
2 I termini di cui al cpv. 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall’insorgere del legame familiare.
3 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l’audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.
4 Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricongiungimento familiare da parte di uno straniero titolare di un permesso di dimora192 citazioni
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2Ripristino dei termini per il ricongiungimento familiare di familiari di stranieri64 citazioni
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3Rifugiato a beneficio di asilo; ricongiungimento familiare; incidenza del deposito di una domanda di ricongiungimento giusta l'art. 51 LAsi sul rispetto dell'art. 47 LStrI15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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80 citazioni
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Familiennachzug74 citazioni
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Aufenthaltsbewilligung (Familiennachzug)41 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.