Art. 73 OASA

Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora

1 La domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.
2 I termini di cui al cpv. 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall’insorgere del legame familiare.
3 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l’audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.
4 Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricongiungimento familiare da parte di uno straniero titolare di un permesso di dimora
    · 01/04/2011 · 192 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ripristino dei termini per il ricongiungimento familiare di familiari di stranieri
    · 10/10/2011 · 64 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rifugiato a beneficio di asilo; ricongiungimento familiare; incidenza del deposito di una domanda di ricongiungimento giusta l'art. 51 LAsi sul rispetto dell'art. 47 LStrI
    · 23/01/2019 · 15 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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