Fatti

Il ricorrente, un cittadino serbo di origine albanese, vive in Svizzera dal 2001 e possiede un permesso di dimora. È sposato e ha tre figli che vivono nel paese d'origine. Nel novembre 2009 ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare per la moglie e i figli. L'Ufficio per le migrazioni del Cantone di San Gallo ha respinto la domanda per i figli, ma ha concesso il ricongiungimento per la moglie.

Il ricorrente ha presentato ricorso senza successo al Dipartimento della sicurezza e della giustizia nonché al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 3 marzo 2011, il ricorrente chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza del Tribunale amministrativo e di ingiungere all'Ufficio per le migrazioni di concedere il permesso di ingresso per i suoi tre figli.

Legge

Il Tribunale federale esamina l'ammissibilità del ricorso e stabilisce che il ricorrente, in quanto straniero titolare di un permesso di dimora, può far valere un diritto fondamentale alla concessione del permesso di dimora ai sensi dell'art. 43 LStr e dell'art. 8 CEDU nonché dell'art. 13 Cost.

Il Tribunale si occupa della questione se i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 LStr per il ricongiungimento dei figli siano stati rispettati. Stabilisce che i termini hanno iniziato a decorrere con l'entrata in vigore della legge sugli stranieri il 1° gennaio 2008 e che il termine di dodici mesi si applica ai figli di età superiore a dodici anni.

Il Tribunale conclude che la domanda di ricongiungimento del figlio minore [C.] è stata presentata entro i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 LStr e quindi deve essere accolta, a meno che non sia stata presentata in malafede e non sussistano motivi di revoca ai sensi dell'art. 62 LStr.

Il Tribunale esamina anche se sussistono motivi familiari importanti ai sensi…