Fatti

Il ricorrente, [X.] , originario della Macedonia, vive in Svizzera dal 1998. Ha due figli, [Z.] e [Y.] , nati da un primo matrimonio, che sono sotto la sua responsabilità genitoriale. Nel 2006, [X.] ha presentato senza successo una domanda di ricongiungimento dei figli in Svizzera. Nel 2010, ha presentato nuovamente la domanda di ricongiungimento del figlio [Y.] , che aveva all'epoca più di 17 anni. L'Ufficio di migrazione del Cantone di Zurigo e la Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo hanno rigettato la domanda, poiché [X.] aveva superato il termine per il ricongiungimento. Tuttavia, il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha annullato questa decisione e concesso il ricongiungimento. L'Ufficio federale della migrazione ha presentato un ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo.

I partecipanti al procedimento sono l'Ufficio federale della migrazione, [X.] , [Y.] , l'Ufficio di migrazione del Cantone di Zurigo e la Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo. Il procedimento riguarda il ricongiungimento di [Y.] , figlio di [X.] , in Svizzera.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Ufficio federale della migrazione e annullato la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo. Il Tribunale ha stabilito che [X.] aveva superato il termine per il ricongiungimento del figlio [Y.] e che non esistevano gravi motivi familiari per un ricongiungimento tardivo.

Il Tribunale si è basato sulle disposizioni della Legge sugli stranieri (LStr) e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). Ha stabilito che i termini per il ricongiungimento dei figli over 12 anni sono di dodici mesi e che questi termini iniziano con l'ingresso o la costituzione del rapporto familiare.

Il Tribunale ha…