Fatti

La Banca X. afferma di essere creditrice di Y. a causa di atti penali commessi da quest'ultimo tra il 1997 e il 2005. Il Tribunale civile di Lodi (Italia) ha ordinato il sequestro dei beni del suo debitore e la Banca ha depositato un'azione di merito in Italia il 15 febbraio 2007.

Il 13 novembre 2007, il Tribunale di prima istanza di Ginevra ha ordinato il sequestro di tutti i beni a nome di Y. o di cui è il beneficiario economico, per un importo di 173'105'779 franchi svizzeri presso la Banca Z. a Ginevra. Il 5 giugno 2008, la Banca ha depositato una richiesta di esecuzione in vista dell'exequatur della sentenza italiana che sarà pronunciata contro Y.

L'Ufficio delle esecuzioni di Ginevra ha rifiutato di dare seguito a questa richiesta, ritenendo che fosse prematura in quanto la sentenza italiana non era ancora stata pronunciata. La Banca ha quindi presentato un reclamo contro questo rifiuto.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della Banca e invitato l'Ufficio a dare seguito alla richiesta di esecuzione.

Secondo il Tribunale federale, l'art. 279 cpv. 4 LEF vieta solo l'avvio di un'esecuzione dopo la scadenza di un termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza straniera. Ma il creditore può comunque avviare un'esecuzione senza attendere la…