Fatti
In questo caso si trattava di una controversia legale tra la società A. AG e la società B. AG. Dopo l'emanazione della decisione arbitrale interna del 24 giugno 2016, il rappresentante legale della società A. AG ha dichiarato al rappresentante della società B. AG che la sua mandante aveva deciso di non presentare ricorso al Tribunale federale. La società B. AG ha confermato la rinuncia al rimedio giuridico.
La questione era se una tale rinuncia al ricorso dopo l'emanazione della decisione arbitrale fosse ammissibile. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la rinuncia all'impugnazione del lodo arbitrale è in linea di principio possibile, purché avvenga volontariamente e senza vizi della volontà.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che le parti di un procedimento arbitrale interno non possono rinunciare in anticipo all'impugnazione del lodo arbitrale, ma possono rinunciare in modo vincolante all'inoltro del ricorso dopo l'emanazione della decisione, essendo a conoscenza di essa. Tale rinuncia è una dichiarazione di volontà che deve essere interpretata secondo i principi…