Fatti
Il caso riguarda un ricorrente il cui reddito di Fr. 2'194.-- senza assegni per figli è inferiore al suo minimo esistenziale di Fr. 2'343.30. Tuttavia, gli è stato imposto di pagare alla controparte ricorrente un contributo mensile di mantenimento di Fr. 500.-- per la figlia comune.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale superiore del Cantone di Basilea Campagna, nella sua decisione del 7 maggio 1996, abbia arbitrariamente derogato alla prassi del Tribunale federale, secondo la quale il minimo esistenziale del debitore di alimenti non deve essere intaccato.
Legge
Il Tribunale federale afferma che le misure provvisorie ai sensi dell'art. 145 CC devono tenere conto del principio di proporzionalità e il loro contenuto è determinato dal diritto federale materiale. A tal riguardo, devono essere rispettati i limiti del diritto nel merito, in particolare le disposizioni degli art. 159 cpv. 3 e art. 163 cpv. 1 CC.
L'art. 163 cpv. 1 CC obbliga il giudice della protezione del matrimonio a fissare i contributi di mantenimento in modo tale che al debitore di alimenti rimanga la parte del suo reddito necessaria per coprire il suo minimo esistenziale. Questo limite della capacità finanziaria costituisce la regola per…