Fatti
Il 26 settembre 1994, K. ha presentato presso la II Camera penale del Tribunale superiore di Berna "per conto del Tribunale federale svizzero" un ricorso di diritto pubblico, che il Presidente della II Camera penale ha trasmesso al Tribunale federale il 29 settembre 1994. L'avvocato di K. ha comunicato al Tribunale federale il 7 ottobre 1994 di aver presentato il ricorso per errore presso un'autorità incompetente e ha chiesto al Tribunale federale di entrare nel merito.
Legge
Il Tribunale federale esamina innanzitutto se il termine di ricorso sia stato rispettato. Ai sensi dell'art. 89 LTF, un ricorso di diritto pubblico deve essere presentato al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione impugnata.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 32 cpv. 4 lett. a LTF, il termine è considerato rispettato anche se il ricorso è stato presentato tempestivamente presso l'autorità cantonale che ha emanato la decisione impugnata. Questa disposizione concretizza il principio giuridico generale secondo cui il ricorrente non deve essere privato della possibilità di far valutare la sua pretesa giuridica dall'istanza competente.
Anche l'art. 96 cpv. 1 LTF va nella stessa direzione e stabilisce che il termine di ricorso è rispettato se il ricorso è stato presentato tempestivamente presso un'autorità federale…