Fatti
Il 2 febbraio 1994, la conducente S. ha superato la velocità autorizzata di 50 km/h di circa 27 km/h nella località di Otelfingen/ZH. Il 6 maggio 1994, il servizio dei trasporti e della navigazione del cantone di Berna le ha ritirato la patente di guida per una durata di un mese. S. ha presentato un ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dalla commissione di ricorso del cantone di Berna il 3 agosto 1994. S. ha successivamente presentato un ricorso in materia di diritto amministrativo presso il Tribunale federale.
I fatti sono stati i seguenti: S. ha guidato a una velocità di 77 km/h in una zona dove la velocità massima autorizzata era di 50 km/h. La zona in questione presentava chiaramente le caratteristiche di un agglomerato, con edifici su entrambi i lati della strada, strade secondarie che vi convergevano e un passaggio pedonale. S. non ha adattato la sua velocità alle condizioni di circolazione e ha così creato un rischio importante per gli altri utenti della strada.
Legge
Il Tribunale federale ha considerato che la commissione di ricorso del cantone di Berna era un'autorità giudiziaria e che le sue constatazioni di fatto vincolavano il Tribunale federale, salvo se erano manifestamente inesatte, incomplete o se erano state stabilite a disprezzo di regole essenziali di procedura.
Il Tribunale federale ha anche considerato che la velocità di S. non era adattata alle condizioni di circolazione e che aveva creato un rischio importante per gli altri utenti della strada. Ha stimato che la commissione di ricorso non aveva violato il diritto federale ritirando la patente di guida di S. per una durata di un mese,…