Fatti
E., nato nel 1941 e registrato presso l'assicurazione contro la disoccupazione, ha lavorato come lattoniere presso G. a partire dalla metà di marzo 2004 con un lavoro intermedio, poiché G. gestisce oltre alla sua azienda agricola anche un'attività di lattoneria e copertura. Il 3 settembre 2004, E. è caduto durante i lavori di copertura e ha riportato ferite mortali. L'azienda ha denunciato l'evento alla Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft (Allianz) il 9 settembre 2004. Questa ha trasmesso la denuncia di infortunio all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), poiché l'azienda di lattoneria non era affiliata ad essa per l'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma rientrava nell'ambito di competenza della SUVA.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 78a LAINF, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) deve emanare una decisione in caso di controversie tra assicuratori sulla competenza per le prestazioni ai sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Nell'attuale caso, l'UFSP non era inizialmente entrato nel merito della richiesta della SUVA, in quanto riteneva che tra l'azienda G. e l'Allianz non esistesse un rapporto assicurativo LAINF per la parte dell'attività di lattoneria. Il Tribunale amministrativo federale ha annullato questa decisione di non entrata in materia e rinviato il caso all'UFSP affinché si pronunci sul merito della richiesta della SUVA.
Il Tribunale federale conferma che l'UFSP è obbligato a decidere, in un procedimento ai sensi dell'art. 78a LAINF, quale assicuratore è competente per le prestazioni ai sensi della LAINF. Non può evadere la questione con una decisione di non entrata in materia se tra gli assicuratori esiste un conflitto negativo di competenza.
Per quanto riguarda la competenza dell'Allianz, il Tribunale federale afferma che al momento dell'infortunio non esisteva un…