Fatti
Il presente caso riguarda la questione se al procedimento di ricorso dinanzi alla Commissione federale di ricorso per l'elenco delle specialità si applichi la legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) o la legge sulla procedura amministrativa (LPAmm). L'istanza precedente è giunta alla conclusione che, contrariamente al tenore letterale dell'art. 90 cpv. 2 LaMal, si applica la LPAmm.
Il ricorrente A. si è opposto a una decisione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e ha presentato ricorso presso la Commissione federale di ricorso per l'elenco delle specialità. Questa Commissione è, secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 sull'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, una delle commissioni federali di ricorso per le quali si applica in linea di principio la LPAmm.
Legge
Il Tribunale federale spiega nella sua motivazione che il tenore letterale dell'art. 90 cpv. 2 LaMal, che dichiara applicabile la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, è inequivocabile. Tuttavia, dalla storia della genesi di questa disposizione emerge che si tratta di un evidente errore del legislatore.
Nel messaggio del Consiglio federale sulla revisione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 1991 si era espressamente affermato che la competenza, l'organizzazione, la procedura e la posizione delle commissioni federali di ricorso dovevano essere disciplinate in modo uniforme nella LPAmm. Di conseguenza, gli art. 71a-d sono stati…