Fatti

L'assicurato, nato nel 1954, era disoccupato dal 1° ottobre 1983. Il 18 maggio 1984 ha presentato alla Cassa di disoccupazione del Cantone di Argovia una richiesta di autorizzazione per un corso di spagnolo di quattro mesi a Malaga, che l'Ufficio cantonale dell'industria, dell'artigianato e del lavoro (KIGA) ha respinto.

L'assicurato ha quindi presentato reclamo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia, chiedendo l'erogazione di 62 indennità giornaliere (totale Fr. 8'525.--). Ha rinunciato al pagamento dei costi effettivi del corso. Il tribunale cantonale ha respinto il reclamo il 7 maggio 1985, in quanto il corso di lingua rappresentava al massimo un aggiornamento professionale generale e non una formazione nel senso della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. L'occupabilità non è stata specificamente migliorata dal corso di lingua.

L'assicurato ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo e ha ripetuto la richiesta presentata in prima istanza. Il KIGA e l'Ufficio federale dell'industria, dell'artigianato e del lavoro hanno concluso per il rigetto del ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che la valutazione della questione se sussistano i presupposti per l'erogazione di prestazioni ai sensi dell'art. 61 LADI deve avvenire in modo prospettico al momento della presentazione della domanda. Le prestazioni per la frequenza di corsi all'estero (come nel caso di specie un corso di lingua) possono essere concesse solo eccezionalmente, se vi sono validi motivi. È opportunata una prassi restrittiva, in quanto i necessari controlli all'estero sono più difficili e un corso…