Art. 1 LADI
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 cpv. 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.
3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 59 segg31 citazioni
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2Campo d'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 OADI28 citazioni
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3Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato21 citazioni
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4Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 9 cpv. 2, art. 30 cpv. 1 e 3 LADI: Presupposti del diritto a prestazioni, idoneità al collocamento, sospensione del diritto all'indennità20 citazioni
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5Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato18 citazioni
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6Art. 5 cpv. 1 PA: L'esistenza di una decisione quale presupposto per un giudizio di merito8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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63 citazioni29/12/2011 · 63 citazioni de
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39 citazioni
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32 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.