Art. 1 LADI

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all’indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 L’articolo 21 LPGA non è applicabile. L’articolo 24 cpv. 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.
3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 59 segg
    · 31/10/1986 · 31 citazioni Riassunto
  2. 2
    Campo d'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 OADI
    · 22/05/1995 · 28 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato
    · 17/09/1990 · 21 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 9 cpv. 2, art. 30 cpv. 1 e 3 LADI: Presupposti del diritto a prestazioni, idoneità al collocamento, sospensione del diritto all'indennità
    · 07/12/2000 · 20 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato
    · 04/10/2002 · 18 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 5 cpv. 1 PA: L'esistenza di una decisione quale presupposto per un giudizio di merito
    · 12/03/2004 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.