Fatti
O., nata nel 1960, ha lavorato dal 12 aprile al 7 agosto 2000 come segretaria nel servizio vendite interno presso l'azienda X. Successivamente è stata impiegata come impiegata amministrativa presso l'azienda Y. fino al 16 novembre 2000. Dopo la fine di questo impiego temporaneo, si è iscritta il 17 novembre 2000 presso la Cassa di disoccupazione del Cantone di Zugo per la mediazione al lavoro. La Cassa di disoccupazione ha fissato il reddito assicurato, incluse le indennità per lavoro straordinario, a Fr. 5'791.-.
Accogliendo parzialmente il ricorso di O., il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha annullato la decisione impugnata della Cassa e ha fissato il reddito assicurato a Fr. 5'929.-, deducendo le componenti salariali relative al lavoro straordinario.
Con ricorso di diritto amministrativo, O. ha chiesto di fissare il reddito assicurato a Fr. 8'008.- o di rimborsarle i contributi previdenziali relativi alle indennità per lavoro straordinario.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso che le indennità per lavoro straordinario non fanno parte del reddito assicurato ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 LADI. L'assicurazione contro la disoccupazione deve fornire copertura assicurativa solo per un'attività lavorativa normale e abituale e non può indennizzare la perdita di guadagno dovuta a un'occupazione eccessiva.
Il Tribunale ha precisato che non solo l'indennità per lavoro straordinario, ma anche la retribuzione per il lavoro svolto oltre l'orario di lavoro contrattuale…