Art. 13 LL

1 Il datore di lavoro deve pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, esso è pagato al personale d’ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile.
2 Se il lavoro straordinario è compensato, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato, mediante un corrispondente congedo, non è pagato alcun supplemento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto del lavoro; retribuzione delle ore suppletive o del lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO e art. 13 LL)
    · 16/03/2000 · 38 citazioni Riassunto
  2. 2
    Forza derogatoria del diritto federale
    · 23/08/2012 · 14 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato
    · 17/09/1990 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Indennizzo del lavoro straordinario di conducenti professionali di veicoli a motore (art. 56 LCStr; art. 6 e 7 OLR 1; art. 321c cpv. 3 CO e art. 9 e 13 LL)
    · 02/09/2010 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato
    · 04/10/2002 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Applicabilità della LL a un lavoratore occupato all'estero; clausola di recezione
    · 11/09/2013 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 26/03/2007 · 9 citazioni de
  • 15/06/2006 · 6 citazioni de
  • Forderung aus Arbeitsvertrag, Überzeitentschädigung
    · 11/03/2019 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.