Art. 13 LL
1 Il datore di lavoro deve pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, esso è pagato al personale d’ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile.
2 Se il lavoro straordinario è compensato, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato, mediante un corrispondente congedo, non è pagato alcun supplemento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto del lavoro; retribuzione delle ore suppletive o del lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO e art. 13 LL)38 citazioni
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2Forza derogatoria del diritto federale14 citazioni
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3Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato12 citazioni
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4Indennizzo del lavoro straordinario di conducenti professionali di veicoli a motore (art. 56 LCStr; art. 6 e 7 OLR 1; art. 321c cpv. 3 CO e art. 9 e 13 LL)11 citazioni
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5Art. 23 cpv. 1 LADI: Guadagno assicurato5 citazioni
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6Applicabilità della LL a un lavoratore occupato all'estero; clausola di recezione4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni26/03/2007 · 9 citazioni de
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6 citazioni15/06/2006 · 6 citazioni de
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Forderung aus Arbeitsvertrag, Überzeitentschädigung5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.