Fatti

Il ricorrente X. è stato impiegato come medico capo presso l'Ospedale Universitario di Zurigo (USZ) fino al 31 maggio 2009. Negli anni 2007 e 2008 ha prestato 2002 ore di lavoro straordinario, per le quali gli spetterebbe una retribuzione per lavoro straordinario di Fr. 131'957.-. Nello stesso periodo, tuttavia, X. ha ricevuto compensazioni di Fr. 157'785.- dai fondi di compensazione. L'USZ ha imputato questi fondi di compensazione sulla retribuzione per lavoro straordinario. X. ha presentato ricorso contro ciò. Il Consiglio ospedaliero e il Tribunale amministrativo hanno respinto il ricorso. X. ha quindi presentato un reclamo in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il reclamo. Esso afferma che le disposizioni cantonali, secondo le quali in caso di lavoro straordinario non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro straordinario, sono in contrasto con il diritto federale. L'art. 13 della LL prevede obbligatoriamente che il datore di lavoro debba corrispondere una maggiorazione salariale di almeno il 25% per il lavoro straordinario. Una compensazione di questo diritto con altre indennità, come i fondi di compensazione rivendicati qui, non è ammissibile secondo il diritto federale.

Il Tribunale federale spiega che il principio della prevalenza del diritto federale ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 Cost. esclude una…