Art. 9 LL
1 La durata massima della settimana lavorativa è di:
- a. 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;
- b. cinquanta ore, per tutti gli altri lavoratori.
2 …
3 Per determinate categorie di aziende o di lavoratori, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente, per ordinanza, di quattro ore al più, purché essa rimanga osservata nella media annuale.
4 Per determinate categorie di aziende o di lavoratori o per determinate aziende, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può permettere di prolungare di quattro ore al più la durata massima della settimana lavorativa, nella misura e per il tempo in cui il prolungamento sia giustificato da motivi impellenti.
5 Se, in una medesima azienda o parte di azienda, personale d’ufficio, impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, sono occupati con lavoratori, per i quali la durata massima della settimana lavorativa è maggiore, tale durata è parimente applicabile a essi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Forza derogatoria del diritto federale13 citazioni
-
2Indennizzo del lavoro straordinario di conducenti professionali di veicoli a motore (art. 56 LCStr; art. 6 e 7 OLR 1; art. 321c cpv. 3 CO e art. 9 e 13 LL)7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
5 citazioni15/06/2006 · 5 citazioni de
-
Forderung aus Arbeitsvertrag, Überzeitentschädigung4 citazioni
-
VB.2021.003493 citazioni03/12/2020 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.