Art. 9 LL

1 La durata massima della settimana lavorativa è di:
  1. a. 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;
  2. b. cinquanta ore, per tutti gli altri lavoratori.
2 …
3 Per determinate categorie di aziende o di lavoratori, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente, per ordinanza, di quattro ore al più, purché essa rimanga osservata nella media annuale.
4 Per determinate categorie di aziende o di lavoratori o per determinate aziende, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può permettere di prolungare di quattro ore al più la durata massima della settimana lavorativa, nella misura e per il tempo in cui il prolungamento sia giustificato da motivi impellenti.
5 Se, in una medesima azienda o parte di azienda, personale d’ufficio, impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, sono occupati con lavoratori, per i quali la durata massima della settimana lavorativa è maggiore, tale durata è parimente applicabile a essi.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Forza derogatoria del diritto federale
    · 23/08/2012 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indennizzo del lavoro straordinario di conducenti professionali di veicoli a motore (art. 56 LCStr; art. 6 e 7 OLR 1; art. 321c cpv. 3 CO e art. 9 e 13 LL)
    · 02/09/2010 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 15/06/2006 · 5 citazioni de
  • Forderung aus Arbeitsvertrag, Überzeitentschädigung
    · 11/03/2019 · 4 citazioni de
  • VB.2021.00349
    03/12/2020 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.