Fatti
Il presente caso riguarda l'applicabilità della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) al diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il Tribunale federale ha dovuto chiarire a quali condizioni può essere emanato un provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPGA.
La giurisdizione inferiore aveva correttamente stabilito che le novità procedurali della LPGA entrate in vigore il 1° gennaio 2003 sono applicabili al presente caso, fatte salve disposizioni divergenti della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).
Ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore deve emanare per iscritto provvedimenti sulle prestazioni rilevanti, sui crediti e sulle disposizioni. Le prestazioni, i crediti e le disposizioni che non rientrano nell'art. 49 cpv. 1 LPGA possono essere trattati in una procedura informale ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LPGA.
Legge
Il Tribunale federale afferma che anche sotto il regime della LPGA l'emanazione di un provvedimento è un presupposto indispensabile per la pronuncia di una sentenza nel successivo procedimento amministrativo o di ricorso amministrativo. Il concetto di provvedimento è definito dall'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).
L'emanazione di un provvedimento di accertamento presuppone, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LPGA, un interesse meritevole di tutela. Questo requisito deve essere interpretato analogamente all'art. 25 cpv. 2 PA. Un tale interesse sussiste quando esiste un interesse…