Fatti
Il ricorrente, un professionista del cinema, si è iscritto all'inizio di novembre 1991 presso la cassa di disoccupazione per la riscossione dell'indennità di disoccupazione. Nel periodo di riferimento dei contributi dal 21 ottobre 1989 al 20 ottobre 1991, ha svolto principalmente l'attività di elettricista, con incarichi a tempo determinato, spesso su chiamata. La cassa di disoccupazione ha fissato la retribuzione assicurata in base all'art. 37 cpv. 3bis OADI a CHF 2'704.-- mensili, mentre il ricorrente ha richiesto un aumento a CHF 6'605.05.Legge
Il tribunale ha esaminato se per il calcolo della retribuzione assicurata debba essere applicato l'art. 37 cpv. 3 o il cpv. 3bis OADI. È giunto alla conclusione che in questo caso si applica l'art. 37 cpv. 3bis OADI, poiché le fluttuazioni salariali sono dovute alla particolare natura dei rapporti di lavoro del ricorrente. Di conseguenza, la retribuzione assicurata deve essere calcolata sulla base degli ultimi dodici mesi di calendario, ovvero da settembre 1990 ad agosto 1991, durante i quali il ricorrente ha ottenuto un reddito complessivo di CHF 32'432.55. Da ciò risulta una retribuzione assicurata di CHF 2'703.-- mensili.
La…