Fatti

D. e H. sono proprietari di appezzamenti situati nelle vicinanze dell'appezzamento n. 3405 appartenente a X., sul quale quest'ultimo ha ottenuto l'autorizzazione di costruire un complesso alberghiero. I vicini hanno presentato un ricorso contro questa autorizzazione, invocando in particolare la non conformità del progetto con la destinazione della zona e le prescrizioni comunali relative al volume degli edifici, nonché le eccessive emissioni sonore legate all'esercizio dell'hotel.

Il Tribunale cantonale aveva inizialmente accolto il ricorso dei vicini, ma il Tribunale federale ha annullato questa decisione, ritenendo che il Tribunale cantonale avesse violato l'art. 2 Cost. in relazione all'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT e all'art. 103 lett. a OG negando ai ricorrenti la legittimazione a ricorrere. Il Tribunale federale ha rinviato la causa al Tribunale cantonale per un nuovo esame.

Adito nuovamente, il Tribunale cantonale questa volta ha accolto il ricorso di X. e annullato la decisione del Consiglio di Stato che aveva inizialmente accolto il ricorso dei vicini.

Legge

Il Tribunale federale esamina in primo luogo la legittimazione a ricorrere dei ricorrenti D. e H. ai sensi dell'art. 88 OG. Ritiene che essi siano legittimati a rimproverare all'autorità cantonale di aver commesso un diniego di giustizia formale negando loro la legittimazione a ricorrere contro l'autorizzazione di costruzione rilasciata a X.

Nel merito, il Tribunale federale ritiene che l'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT sia applicabile nel caso di specie, poiché i ricorrenti hanno contestato la conformità del progetto con le norme che disciplinano l'utilizzazione della zona T3 nonché le prescrizioni comunali sul volume degli edifici e le emissioni sonore. Pertanto, la legittimazione a ricorrere dei ricorrenti nel procedimento cantonale…