Fatti
La locatrice A. AG ha stipulato il 4 aprile 2011 con i locatari B.B. e C.B. un contratto di locazione per un appartamento di 7 stanze e un posto auto a V. a un canone di locazione netto complessivo di Fr. 2'665.--. La locatrice ha richiesto ai locatari nel dicembre 2020 il pagamento di canoni di locazione e spese accessorie arretrati per un totale di Fr. 13'050.-- e ha disdetto il contratto di locazione con effetto immediato, dopo che erano stati effettuati solo parziali pagamenti per un importo di Fr. 5'670.--.
Con atto di citazione del 2 marzo 2021, la locatrice ha chiesto al Tribunale distrettuale di Aarau lo sfratto dei locatari dai locali in locazione. Il Tribunale distrettuale non è entrato nel merito della richiesta di sfratto, in quanto le obiezioni dei locatari (presunte carenze dell'oggetto locato, eccezione di compensazione) non potevano essere immediatamente confutate. Il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha respinto l'appello della locatrice.
Legge
Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale superiore e rinvia il caso a quest'ultimo per un nuovo esame. La Corte d'appello ha violato l'art. 257 CPC, in quanto, sulla base delle infondate allegazioni dei locatari in merito alla compensazione con spese accessorie pagate in eccesso, non è entrata nel merito della richiesta di sfratto nella procedura di protezione giuridica in casi chiari.
La locatrice ha dimostrato l'importo forfettario concordato per le spese accessorie di Fr. 260.-- presentando il contratto di locazione firmato da entrambe le parti. I locatari non…