Fatti

La B. AG (locatrice, controparte del ricorso) ha disdetto il contratto di locazione con A. (conduttrice, ricorrente) a causa di canoni di locazione arretrati. Mentre la conduttrice ha contestato giudizialmente la disdetta, la locatrice ha avviato un procedimento per protezione giuridica in casi chiari presso il Tribunale regionale di Berna-Mittelland per lo sfratto della conduttrice. Quest'ultimo non è entrato nel merito della richiesta, in quanto non ha ravvisato un caso chiaro ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 CPC. Di conseguenza, il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha sfrattato la conduttrice. La conduttrice ha presentato un ricorso civile, che il Tribunale federale ha accolto e non ha proseguito l'azione, in quanto il Tribunale di commercio era competente per materia.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la competenza per materia è sottratta alla disposizione delle parti e che l'accettazione della giurisdizione di un tribunale incompetente non è ammissibile. Le condizioni di cui all'art. 6 cpv. 2 CPC sono soddisfatte, in quanto l'attività commerciale di almeno una delle parti è interessata, contro la decisione è ammesso il ricorso al Tribunale federale e entrambe le parti sono iscritte nel registro di commercio svizzero.

Sebbene le controversie relative al cosiddetto nucleo del diritto di locazione (tra cui le contestazioni di disdetta e di canoni di locazione) debbano essere giudicate secondo la procedura semplificata di cui all'art. 243 CPC e non dal Tribunale di commercio, come stabilito dalla giurisprudenza (DTF 139 III 457), in questo caso si tratta di un procedimento per…