Fatti
Il presente caso riguarda un ricorso contro una decisione della Camera esecutiva e fallimentare. La ricorrente ha richiesto una seconda stima dei beni mobili ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza del Tribunale federale sulla realizzazione forzata di immobili (OREF). Il Tribunale federale ha respinto questa richiesta.
Nella procedura concorsuale sommaria non sussiste alcun diritto a una seconda stima dei beni mobili ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OREF. Questa disposizione si riferisce infatti anche ai beni mobili, a condizione che una nuova stima sia possibile entro un termine utile. Tuttavia, nella procedura concorsuale l'art. 9 OREF non trova applicazione, in quanto la realizzazione avviene secondo le disposizioni speciali degli art. 122 ss. OREF e dell'Ordinanza del Tribunale federale sulla gestione degli uffici fallimentari. In queste normative non si trova una disposizione analoga all'art. 9 OREF.
Il Tribunale federale afferma che esistono motivi sostanziali per la diversa regolamentazione legislativa della stima nella procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno rispetto alla procedura concorsuale. Nella procedura concorsuale viene meno almeno la funzione principale di determinare l'entità della copertura e di informare i creditori sul presumibile risultato della realizzazione, in quanto il fallimento comprende comunque l'intero patrimonio.
Legge
Pertanto, nella procedura concorsuale sommaria non sussiste alcun diritto a una seconda stima dei…