Fatti

Il signor B., nominato tutore, non ha ottemperato al suo obbligo di tenere la contabilità e presentare i conti. Di conseguenza, l'autorità tutoria gli ha impartito istruzioni per la tenuta della contabilità e richiesto una relazione tutoria. Poiché B. non ha ottemperato alla richiesta, l'autorità tutoria - in conformità con una precedente minaccia - ha fatto redigere il conto a spese del tutore da un ufficio fiduciario.

B. ha presentato reclamo contro l'ordine di sostituzione presso il Consiglio distrettuale di Diessenhofen, che tuttavia ha respinto il reclamo. Il Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia, al quale B. si è rivolto, ha accolto il suo ricorso come reclamo di vigilanza ai sensi dell'art. 71 della legge sulla giustizia amministrativa e lo ha respinto con decisione del 21 aprile 1987.

Contro questa decisione, B. ha presentato un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 della Costituzione federale (arbitrarietà).

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 420 cpv. 2 CC, anche il tutore, se direttamente interessato dalle disposizioni dell'autorità tutoria, può presentare reclamo. Ciò serve non solo a tutelare gli interessi del pupillo, ma anche a garantire il corretto svolgimento della tutela, consentendo al tutore di far verificare la legittimità delle disposizioni.

Nel caso in esame, le istruzioni dell'autorità…