Art. 420 CC
Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell’interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legittimazione di un terzo a ricorrere all'autorità tutoria contro una decisione che istituisce una curatela su di un figlio nato al di fuori del matrimonio (art. 420, 392 n. 2, 309 cpv. 2 CC)17 citazioni
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2Art. 413 e 420 CC. 1. Il tutore interessato può, fondandosi sull'art. 420 cpv. 2 CC, ricorrere all'autorità di vigilanza contro istruzioni dell'autorità tutoria relative alla contabilità dell'amministrazione e al rendic…10 citazioni
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3Legittimazione a ricorrere all'autorità tutoria7 citazioni
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4Diritto di ricorso del terzo6 citazioni
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5Curatela; cambiamento di curatore; termine per ricorrere contro la decisione dell'autorità inferiore di vigilanza in materia di tutela; applicabilità del codice di procedura civile (CPC)2 citazioni
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6Modifiche legislative, nel cantone Zurigo, relative alla privazione della libertà a scopo d'assistenza; controllo astratto delle norme2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ausstand im Verfahren der5 citazioni
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4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.