Art. 420 CC

Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell’interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legittimazione di un terzo a ricorrere all'autorità tutoria contro una decisione che istituisce una curatela su di un figlio nato al di fuori del matrimonio (art. 420, 392 n. 2, 309 cpv. 2 CC)
    · 06/03/1995 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 413 e 420 CC. 1. Il tutore interessato può, fondandosi sull'art. 420 cpv. 2 CC, ricorrere all'autorità di vigilanza contro istruzioni dell'autorità tutoria relative alla contabilità dell'amministrazione e al rendic…
    · 20/08/1987 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Legittimazione a ricorrere all'autorità tutoria
    · 27/12/2010 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritto di ricorso del terzo
    · 15/07/1977 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Curatela; cambiamento di curatore; termine per ricorrere contro la decisione dell'autorità inferiore di vigilanza in materia di tutela; applicabilità del codice di procedura civile (CPC)
    · 03/11/2011 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Modifiche legislative, nel cantone Zurigo, relative alla privazione della libertà a scopo d'assistenza; controllo astratto delle norme
    · 19/03/1996 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.