Fatti

X. è stato posto sotto curatela ai sensi degli artt. 392 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CC. L'incarico di curatore è attualmente svolto da una collaboratrice dell'autorità tutoria di Winterthur. X. e Y. hanno presentato una richiesta di sostituzione del curatore, che l'autorità tutoria di Winterthur ha respinto. Contro questo rigetto, X. e Y. hanno presentato reclamo ai sensi dell'art. 420 cpv. 2 CC presso l'autorità di vigilanza inferiore, il Consiglio distrettuale di Winterthur. Il Consiglio distrettuale ha respinto il reclamo, per quanto vi sia entrato nel merito, e ha informato X. e Y. che contro la sua decisione poteva essere presentato ricorso scritto al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo entro 10 giorni dalla notifica.

X. e Y. si sono quindi rivolti al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo chiedendo che, invece del termine di 10 giorni per il ricorso, fosse dichiarato applicabile il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 311 CPC e che il Consiglio distrettuale di Winterthur fosse incaricato di emanare una nuova decisione con una corretta istruzione sui rimedi giuridici e un nuovo termine. Il Tribunale superiore ha respinto il "reclamo".

X. e Y. hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale superiore al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso, per quanto vi entri nel merito. È decisivo il fatto che il Codice di procedura civile (CPC) si applichi solo ai procedimenti per provvedimenti giudiziari di giurisdizione volontaria (art. 1 lett. b CPC). Esso non si applica ai procedimenti di competenza di un'autorità amministrativa cantonale (l'autorità tutoria).

Il diritto federale prevede all'art. 420 cpv. 2 CC che contro le decisioni dell'autorità tutoria possa essere presentato reclamo all'autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla loro comunicazione. Questo termine di dieci giorni si…