Art. 413 CC
1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni .
2 Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.
3 I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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14 citazioni
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2Garanzia d'un uso delle rendite conforme al loro scopo (art. 45 LAVS e 76 OAVS). - Compete alle autorità tutelari, e non agli organi d'esecuzione dell'AVS, di vigilare che l'uso delle rendite versate al tutore in virtù…2 citazioni
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3Responsabilità dell'assistente legale1 citazioni
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4Art. 413 e 420 CC. 1. Il tutore interessato può, fondandosi sull'art. 420 cpv. 2 CC, ricorrere all'autorità di vigilanza contro istruzioni dell'autorità tutoria relative alla contabilità dell'amministrazione e al rendic…1 citazioni
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5DTF 53_II_1980 citazioni29/06/1927 · 0 citazioni
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6DTF 53_II_2020 citazioni01/01/1927 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni01/10/2008 · 3 citazioni de
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Limitazione preventiva della capacità di agire1 citazioni
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Approvazione del rapporto finale1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.