Fatti
Il signor F., nato nel 1950, percepisce dal 1° novembre 2003 una rendita AI di un quarto con un grado d'invalidità del 42%. Nel luglio 2005 si è annunciato presso la città di Dietikon, ente incaricato dell'erogazione delle prestazioni complementari AVS/AI, per richiedere le prestazioni. Con decisione del 15 giugno 2007, l'ente incaricato gli ha accordato prestazioni complementari a decorrere dal 1° novembre 2004, tenendo conto di un reddito ipotetico annuo di attività lucrativa compreso tra Fr. 23'066.- (2004) e Fr. 24'186.- (2007) ai fini delle prestazioni complementari. Con decisione di opposizione del 15 agosto 2007, ha ridotto gli importi computati a Fr. 15'400.- ciascuno. Con decisione del 7 dicembre 2007, la città di Dietikon ha rideterminato le prestazioni complementari a decorrere dal 1° gennaio 2008 e ha continuato a considerare un reddito ipotetico di attività lucrativa di Fr. 15'400.-. Il ricorso presentato dal signor F. contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo con decisione del 16 gennaio 2009.Legge
Il Tribunale federale constata che l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente non è manifestamente errato e non si basa su una violazione del diritto. L'istanza precedente ha deciso correttamente che, nonostante il suo grado d'invalidità del 42% e la sua lunga assenza dal mercato del lavoro, il ricorrente, in…