Fatti

Il signor F., nato nel 1950, percepisce dal 1° novembre 2003 una rendita AI di un quarto con un grado d'invalidità del 42%. Nel luglio 2005 si è annunciato presso la città di Dietikon, ente incaricato dell'erogazione delle prestazioni complementari AVS/AI, per richiedere le prestazioni. Con decisione del 15 giugno 2007, l'ente incaricato gli ha accordato prestazioni complementari a decorrere dal 1° novembre 2004, tenendo conto di un reddito ipotetico annuo di attività lucrativa compreso tra Fr. 23'066.- (2004) e Fr. 24'186.- (2007) ai fini delle prestazioni complementari. Con decisione di opposizione del 15 agosto 2007, ha ridotto gli importi computati a Fr. 15'400.- ciascuno. Con decisione del 7 dicembre 2007, la città di Dietikon ha rideterminato le prestazioni complementari a decorrere dal 1° gennaio 2008 e ha continuato a considerare un reddito ipotetico di attività lucrativa di Fr. 15'400.-. Il ricorso presentato dal signor F. contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo con decisione del 16 gennaio 2009.

Legge

Il Tribunale federale constata che l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente non è manifestamente errato e non si basa su una violazione del diritto. L'istanza precedente ha deciso correttamente che, nonostante il suo grado d'invalidità del 42% e la sua lunga assenza dal mercato del lavoro, il ricorrente, in…