Fatti

I ricorrenti A.A. e B.A. risiedono a U./SO. A.A. gestiva un'azienda agricola, che ha venduto nel 2013. Successivamente era un lavoratore dipendente. Nell'anno fiscale 2016, A.A. ha percepito prestazioni in capitale dalla previdenza vincolata (pilastro 3a) per un totale di Fr. 93'693.10 e ha effettuato un riscatto nella previdenza professionale (2° pilastro) per Fr. 93'000.--. L'Ufficio delle imposte del Cantone di Soletta ha negato la deduzione per il riscatto nel 2° pilastro sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali e comunali.

Legge

Il Tribunale federale constata che la tassazione delle prestazioni in capitale del pilastro 3a è passata in giudicato e non può essere successivamente modificata. Le prestazioni in capitale devono quindi essere trattate come reddito imponibile da previdenza ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LIFD. La deduzione del riscatto nel 2° pilastro ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD non può essere negata ai ricorrenti né per l'imposta federale…