Art. 81 LPP
Deduzione dei contributi
1 I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’articolo 65e, sono considerati oneri dell’azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
2 I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
3 I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di previdenza.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 4.2)16 citazioni
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2Art. 4, 44, 66 e 81 cpv. 1 LPP: Deduzioni dal reddito lordo in seguito al riscatto di anni di contribuzione da parte di un datore di lavoro o di un indipendente senza impiegati6 citazioni
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3Art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD: Possibilità di dedurre i versamenti fatti a favore di istituzioni di previdenza da persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente3 citazioni
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4Diritto alla deduzione di contributi al pilastro 3a; attribuzione temporale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni15/03/2001 · 13 citazioni de
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Staats- und Gemeindesteuern 20126 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.