Art. 81 LPP

Deduzione dei contributi

1 I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’articolo 65e, sono considerati oneri dell’azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
2 I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
3 I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di previdenza.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 4.2)
    · 18/07/2016 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 4, 44, 66 e 81 cpv. 1 LPP: Deduzioni dal reddito lordo in seguito al riscatto di anni di contribuzione da parte di un datore di lavoro o di un indipendente senza impiegati
    · 13/05/2003 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD: Possibilità di dedurre i versamenti fatti a favore di istituzioni di previdenza da persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente
    · 11/10/2007 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritto alla deduzione di contributi al pilastro 3a; attribuzione temporale
    · 07/12/2022 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.