Fatti

Il caso riguarda la questione se l'acquisto di anni contributivi da parte di datori di lavoro o lavoratori autonomi senza dipendenti nell'ambito della previdenza professionale facoltativa possa essere considerato come versamenti personali deducibili in istituti di previdenza professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS e dell'art. 18 cpv. 3 OAVS (nella versione valida fino al 31 dicembre 1996).

Il tribunale cantonale ha risposto affermativamente a questa questione giuridica di principio, mentre l'autorità di vigilanza lo ha respinto. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'autorità di vigilanza e confermato l'opinione del tribunale cantonale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il testo dell'art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS e dell'art. 18 cpv. 3 OAVS (nella versione valida fino al 31 dicembre 1996) comprende l'acquisto di anni contributivi per la copertura di lacune previdenziali. Né la storia della sua elaborazione né la regolamentazione del diritto fiscale federale si oppongono a questa interpretazione.

È decisivo che il legislatore, con l'introduzione dell'art. 18 cpv. 3 OAVS, abbia mirato al trattamento paritario di lavoratori autonomi e dipendenti per quanto riguarda la deduzione dei contributi alla previdenza professionale. In questa prospettiva, appare giustificato ammettere anche…