Fatti

Dal 1° gennaio 1995, A. è affiliata all'Assura, assicurazione malattia e infortuni. Beneficia dell'assicurazione obbligatoria delle cure mediche, farmaceutiche e ospedaliere, con una franchigia annuale di 600 franchi. Nel 1997, il premio mensile per questa assicurazione ammontava a 132 franchi. Informata che il premio sarebbe stato di 140 franchi al mese a partire dal 1° gennaio 1998, A. ha notificato all'Assura la disdetta della sua assicurazione per il 31 dicembre 1997.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone del Vallese ha accolto il ricorso di A. e annullato la decisione dell'Assura. Quest'ultima ha interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che la diminuzione della riduzione dei premi nell'assicurazione con franchigia opzionale, a seguito di una modifica regolamentare, non costituisce un aumento del premio ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAMal. Infatti, il premio dell'assicurazione obbligatoria è rimasto invariato, solo la riduzione accordata è stata diminuita.

Sebbene questa diminuzione della riduzione rappresenti un aumento del rischio potenziale di partecipazione alle spese, il Tribunale federale ha ritenuto che non si trattasse di una lacuna da colmare per…