Fatti
Parti: A. (ricorrente) contro Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) e viceversa (convenuta)
Tribunali: I. Cour de droit social (prima istanza), Tribunal administratif fédéral (istanza di appello), Bundesgericht (ultima istanza)
Data: 26 gennaio 2022
Questione principale: Responsabilità dell'EPFL per la lacuna nella previdenza professionale di A. a causa della mancata iscrizione e del mancato pagamento dei contributi durante il rapporto di lavoro.
Fatti:
- A. è stato attivo come docente presso l'EPFL a partire dall'anno accademico 1980/1981.
- L'EPFL ha informato A. il 10 maggio 2004 che il suo posto non sarebbe stato rinnovato.
- È sorta una controversia giuridica sulla natura del rapporto di lavoro, che è arrivata fino al Bundesgericht.
- Il Bundesgericht ha deciso il 28 giugno 2006 che A. aveva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che dovevano applicarsi le regole delle assicurazioni sociali.
- L'EPFL ha deciso il 27 novembre 2007 che il rapporto di lavoro sarebbe terminato il 30 aprile 2008 e che A. avrebbe dovuto essere assicurato presso una cassa pensionistica dal 1° ottobre 1980.
- A. ha presentato ricorso contro questa decisione, che è stato parzialmente accolto.
- Publica, la cassa pensionistica, ha iniziato nel marzo 2010 i passi amministrativi per l'iscrizione di A.
- L'EPFL ha pagato nel settembre 2011 un importo di 54'695 CHF per l'iscrizione retroattiva di A. a partire dal 1° gennaio 1999.
- Publica ha informato A. sui suoi diritti pensionistici a partire dal 1° maggio 2008.
- A. ha presentato una denuncia presso il tribunale cantonale il 23 marzo 2012 per ottenere l'iscrizione retroattiva presso Publica a partire dal 1° ottobre 1980 e il pagamento di pensioni e contributi arretrati.
- Il Bundesgericht ha deciso il 23 aprile 2014 che Publica doveva iscrivere A. retroattivamente a partire dal 1° ottobre 1980, ma ha respinto la richiesta di pagamento di pensioni e contributi arretrati.
- A. ha presentato un'altra denuncia contro Publica e l'EPFL il 24 dicembre 2014 per ottenere un risarcimento danni per la violazione del contratto di iscrizione.
- Il tribunale cantonale ha dichiarato la denuncia inammissibile e l'ha rinviata a Publica e all'EPFL.
- Publica e l'EPFL hanno respinto la richiesta di risarcimento danni di A.
- A. ha presentato ricorso contro queste decisioni presso il Bundesverwaltungsgericht.
- Il Bundesverwaltungsgericht ha respinto il ricorso contro Publica e ha parzialmente accolto il ricorso contro l'EPFL, ha annullato la decisione e ha rinviato la questione per una nuova decisione all'EPFL.
- A. e l'EPFL hanno presentato entrambi ricorso presso il Bundesgericht.
Legge
Il Bundesgericht ha esaminato la responsabilità dell'EPFL per la lacuna nella previdenza professionale di A. a causa della mancata iscrizione e del mancato pagamento dei contributi durante il rapporto di lavoro.
Innanzitutto, il tribunale ha stabilito che l'EPFL è responsabile del danno causato dalla violazione dei suoi obblighi. L'EPFL aveva l'obbligo di iscrivere A. presso la cassa pensionistica e di pagare i contributi. La mancata iscrizione e il mancato pagamento dei contributi costituivano un'azione illegale che ha causato un danno ad A.
Il tribunale ha quindi esaminato la prescrizione e la…