Art. 49 CC
1 I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.
2 Nell’ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione.
3 Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 56_I_5461 citazioni14/06/1930 · 1 citazioni
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2Art. 23 cpv. 3, 25 cpv. 2 LAVS, art. 83 cpv. 1 cifra 1 OSC. - Non è il momento del rinvenimento del cadavere iscritto nel registro delle morti a determinare l'inizio del diritto delle rendite ai superstiti, ma la data d…0 citazioni
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3Pregiudizio al diritto alla personalità a mezzo stampa 1. Natura giuridica della contestazione0 citazioni
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4DTF 75_I_3280 citazioni27/10/1949 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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