Fatti
Il ricorrente era amministratore delegato con firma individuale della Y. AG, un'impresa generale che costruiva case unifamiliari. Ha stipulato contratti di appalto generale a nome della Y. AG con i coniugi B. e C. per la costruzione di case unifamiliari. Il finanziamento è avvenuto tramite mutui edilizi della Banca D. a Basilea.
Per superare le difficoltà di liquidità della Y. AG, il ricorrente ha richiesto ai coniugi B. e C., in violazione delle disposizioni contrattuali, diversi pagamenti anticipati, sebbene i lavori in questione non fossero ancora stati completati o nemmeno iniziati. Ha fornito ai coniugi informazioni false sul progresso dei lavori e ha esercitato pressioni su di loro. I pagamenti così ottenuti li ha utilizzati per prelievi privati o per altri obblighi della Y. AG, che non avevano alcuna relazione con la costruzione delle case.
Il Tribunale superiore ha assolto il ricorrente dall'accusa di appropriazione indebita a danno dei coniugi A., in quanto i pagamenti anticipati non gli erano stati affidati in questo caso, in mancanza di un conto di impresa generale.
Legge
Il giudice di primo grado ha ritenuto che i pagamenti anticipati dei coniugi B. e C. fossero stati affidati al ricorrente, in quanto aveva ricevuto i fondi con l'obbligo di utilizzarli esclusivamente per il pagamento dei costi relativi alla costruzione di ciascuna casa unifamiliare. Ciò risulta dalla clausola 3a dei contratti di amministrazione fiduciaria, in cui…