Fatti
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso dei coniugi A.X. e B.X. contro una decisione della Commissione cantonale di ricorso fiscale II in un procedimento di tassazione discrezionale. In questo contesto, ha limitato il suo potere di esame a un controllo di legalità e non ha tenuto conto dei nuovi documenti presentati da A.X. e B.X. Il Tribunale federale respinge il loro ricorso di diritto amministrativo, nella misura in cui vi entra nel merito.Legge
Il Tribunale federale conferma la sua giurisprudenza secondo cui i Cantoni che prevedono due istanze giudiziarie per le imposte cantonali armonizzate devono prevedere la stessa via di ricorso anche per l'imposta federale diretta. Ciò si giustifica per evitare decisioni contraddittorie sulle stesse questioni giuridiche.
L'art. 145 LIFD consente ai Cantoni di prevedere un doppio grado di giurisdizione anche per l'imposta federale diretta. In questo contesto, è ammissibile limitare la cognizione della seconda istanza e restringere il diritto di produrre nuove prove. Ciò serve all'economia procedurale e può contrastare un abuso del processo.
Il procedimento dinanzi alla seconda istanza cantonale di ricorso deve tuttavia soddisfare i requisiti minimi di cui all'art. 98a cpv. 3 LTF. In particolare, la legittimazione al ricorso e i…