Art. 142 LIFD
Procedura
1 La commissione cantonale di ricorso chiede all’autorità di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti. Essa invita a pronunciarsi anche l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e l’AFC.
2 La commissione cantonale di ricorso invita il contribuente a pronunciarsi, se il ricorso è presentato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta o dall’AFC.
3 Se il parere di un’autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi fatti o nuovi aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi anche a tale riguardo.
4 Nell’esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione.
5 Il diritto del contribuente all’esame degli atti è disciplinato secondo le disposizioni dell’articolo 114.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità della limitazione della cognizione davanti a un'altra autorità cantonale di ricorso ai sensi dell'art. 145 LIFD17 citazioni
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2Estensione della competenza funzionale della commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta; accertamento della nullità delle decisioni non impugnate1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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Bundessteuer 19994 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.