Fatti
Il ricorrente, un membro del consiglio di amministrazione della Ciba Spezialitätenchemie AG, aveva effettuato versamenti nell'istituzione di previdenza superobbligatoria Zürcher Gemeinschaftsstiftung der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (cosiddetta assicurazione Suplessa) negli anni 1997 e 1998. L'amministrazione fiscale del cantone di Basilea Campagna aveva concesso la deduzione di questi versamenti solo in parte. Il ricorrente aveva presentato ricorso alla commissione di ricorso fiscale del cantone di Basilea Campagna, che tuttavia non aveva accolto il ricorso e aveva escluso completamente le deduzioni.
Il ricorrente aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale contro questa decisione e aveva chiesto che la decisione impugnata fosse annullata e che l'obbligato fosse assoggettato a tassazione per il periodo di imposta 1999/2000 con un reddito imponibile di Fr. 470'800.--.
Legge
Il Tribunale federale si è occupato nella sua sentenza della questione se la commissione di ricorso fiscale dovesse accogliere il ricorso del ricorrente. Il tribunale ha stabilito che la commissione di ricorso fiscale, ai sensi dell'art. 142 cpv. 4 LIFD, ha gli stessi poteri dell'autorità di tassazione nel procedimento di tassazione e che la reformatio in peius ha la precedenza su un eventuale ritiro del ricorso solo se la decisione impugnata è manifestamente incompatibile con le norme giuridiche applicabili e se un adeguamento si impone nella verifica della questione controversa.
Il tribunale ha inoltre trattato la…