Fatti

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione di archiviazione del Presidente del Tribunale cantonale delle imposte di Soletta del 6 aprile 2004. I convenuti, A. e B. [X.] , avevano ritirato il loro ricorso contro la decisione di tassazione per l'imposta cantonale 1999 e l'imposta federale diretta 1999/2000. L'autorità di tassazione di Grenchen aveva chiesto, nella sua replica del 30 gennaio 2004, di respingere il ricorso e di aumentare il reddito tassabile da opzioni per dipendenti a Fr. 352'963.--.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha chiesto di annullare la decisione di archiviazione e di istruire l'autorità inferiore a concludere il procedimento di ricorso con una decisione di merito. L'Ufficio delle imposte del Cantone di Soletta ha chiesto di accogliere il ricorso, mentre il Tribunale cantonale delle imposte di Soletta e i convenuti hanno chiesto di respingere il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se l'autorità inferiore avesse violato il diritto federale accogliendo la richiesta di ritiro dei convenuti, anziché decidere nel merito del ricorso nonostante il ritiro. Il Tribunale ha stabilito che l'autorità inferiore ha gli stessi poteri dell'autorità di tassazione nel procedimento di tassazione e che può modificare la tassazione anche a svantaggio del contribuente.

Il Tribunale federale ha respinto l'opinione secondo cui l'autorità inferiore avrebbe sempre dovuto accogliere il ritiro del ricorso e ha deciso che la reformatio in peius è ammessa nonostante il ritiro del ricorso, se la decisione impugnata è manifestamente incompatibile con le norme giuridiche applicabili e se una modifica si impone nel corso dell'esame della questione controversa.

Nel caso…