Fatti

Questo caso riguarda un ricorso di diritto amministrativo presentato da X. contro un'ordinanza della Camera d'accusa del Cantone di Ginevra. La controversia verte sulla validità di una perquisizione e di un sequestro ordinati da un giudice istruttore ginevrino sul territorio del Cantone di Basilea Città.

Il Cantone di Ginevra è stato designato come Cantone direttore dall'Ufficio federale di polizia nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale. La ricorrente ritiene che le autorità ginevrine non fossero abilitate a compiere atti istruttori sul territorio basilese senza passare attraverso le autorità di perseguimento penale basilesi, conformemente al principio di territorialità.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso ritiene che le disposizioni del Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale del 5 novembre 1992 facciano parte delle "forme previste dalla legislazione" svizzera ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Il Concordato autorizza le autorità giudiziarie di un Cantone a ordinare ed eseguire direttamente atti procedurali in un altro Cantone, applicando il proprio diritto di procedura.

Sebbene l'assistenza internazionale rientri nel diritto amministrativo, la sua attuazione implica…