Fatti
Il cittadino nigeriano [X.] ha presentato presso l'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione del Cantone di Berna una richiesta di rilascio di una patente di guida svizzera della categoria B senza esame. Durante l'esame della patente di guida nigeriana da lui presentata per il cambio, il Servizio tecnico-criminalistico della Polizia cantonale di Berna ha concluso che si trattava di una contraffazione totale. L'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione ha quindi rifiutato il rilascio di una patente di guida svizzera senza esame.
[X.] ha presentato ricorso contro la decisione dell'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione alla Commissione di ricorso del Cantone di Berna per i provvedimenti nei confronti dei conducenti di veicoli. La Commissione di ricorso ha respinto il ricorso e ha ordinato il ritiro della patente di guida nigeriana contraffatta.
[X.] ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la decisione della Commissione di ricorso e ha rinviato il caso alla prima istanza per un nuovo esame. Il Tribunale federale ha motivato questo provvedimento affermando che la Commissione di ricorso aveva violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato, in quanto si era basata su documenti di riferimento per valutare l'autenticità della patente di guida, senza concedere al ricorrente l'accesso a tali documenti.
Il Tribunale federale ha inoltre affermato che il…