Art. 42 OAC
Riconoscimento delle licenze
1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:
- a. di una licenza di condurre nazionale valevole; o b. di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926 per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 1949 sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale;
- c. di una licenza per allievo conducente valevole.
2 La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 15 cpv. 1 LCStr.
2bis Con una licenza di condurre per ciclomotori straniera valevole si può guidare in Svizzera un veicolo che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 18 lett. a OETV .
3 I conducenti provenienti dall’estero che entrano e circolano in Svizzera con un ciclomotore ai sensi dell’articolo 18 lett. a OETV, un veicolo a motore agricolo o forestale o un veicolo a motore di lavoro non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d’origine per questo tipo di veicoli. Questi conducenti devono sempre portar seco un documento d’identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.
3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:
- a. i conducenti provenienti dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero;
- b. le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o che necessitano di un permesso secondo l’articolo 25; è escluso il personale di circhi e baracconi.
3ter Non hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 cpv. 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, a condizione che:
- a. siano titolari di una licenza di condurre nazionale valevole;
- b. non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e c. siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell’immunità di giurisdizione.
4 La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull’ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto di far uso di una licenza di condurre straniera; oggettivazione dei presupposti; scelta del titolare tra il deposito della licenza o l'iscrizione dell'invalidità13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Widerhandlung gegen die VZV durch Nichterwerben des schweizerischen Führerausweises2 citazioni
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Ritiro della patente di guida2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.