Fatti

X., un cittadino cinese residente in Svizzera, ha acquisito una patente di guida cinese durante un soggiorno di vacanza in Cina. L'ufficio della circolazione del Cantone di Svitto ha successivamente disposto la revoca di questa patente di guida straniera per tempo indeterminato. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha annullato tale decisione. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo dell'ufficio della circolazione, ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo e ha rinviato il caso alla prima istanza per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha precisato la sua precedente giurisprudenza sulla revoca delle patenti di guida straniere acquisite in elusione delle disposizioni di competenza svizzere. Pertanto, è sufficiente per una revoca ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC, se in base a circostanze oggettive vi sia la possibilità che il titolare possa utilizzare illegalmente la patente in Svizzera. La prova soggettiva di un intento di elusione non è più necessaria.

Nel caso in questione, X. ha acquisito la patente di guida cinese in un momento in cui aveva il suo domicilio in Svizzera. Dopo aver fallito l'esame teorico…