Art. 252 CP

Falsità in certificati

Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, abusa, a scopo di inganno, di scritti autentici di questa natura non destinati a lui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Licenza di condurre falsa. a) Art. 97 num. 1 cpv. 1, 10 cpv. 4 LCStr
    · 01/03/1972 · 24 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Concorso tra gli art. 251 e 252 CP
    · 23/01/1985 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Art. 252 CP e art. 23 cpv. 1 al. 1 LDDS; relazione tra queste due disposizioni
    · 28/06/1991 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Interpretazione della legge che si scosta dal senso letterale (consid. 3 a). 2. Art. 110 num. 5 CP
    · 23/05/1969 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 70_IV_169
    20/10/1944 · 6 citazioni
  6. 6
    · 05/10/1973 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.